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Guida senza patente: l´ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio costituisce un´autonoma fattispecie di reato e si configura con l´accertamento in via definitiva della precedente violazione amministrativa
Rocco Neri
La vicenda riguarda la sentenza in data 23.9.2022 della Corte d'appello che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale in data 20.4.2021, all'esito di dibattimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, art. 116, commi 15 e 17, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 2.000 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per mesi tre. L'imputato era stato rintracciato alla guida di un autoveicolo benché la patente di guida gli fosse stata revocata sin dal 2.1.2012 con decreto del Prefetto reputando che la condotta a lui addebitata non rientrasse tra quelle oggetto di depenalizzazione essendo già stata contestata nel 2017 eguale violazione sanzionata in via amministrativa. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi relativi alla violazione di legge:
-il primo relativo alla mancanza della prova della definitività dell'accertamento relativo alla asserita precedente violazione della medesima norma;
- il secondo in relazione al fatto che la sentenza impugnata non ha fornito le ragioni per cui non possono essere valorizzate le spiegazioni rese dal prevenuto (art 131-bis c.p. e vizio di motivazione);
-infine con il terzo si evidenzia che, a fronte della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la Corte d'appello ha apoditticamente concluso che l'imputato non offre sufficienti garanzie di solvibilità mentre tale tipo di valutazione non dovrebbe trovare ingresso. (art 53 L.689/1981 e vizio di motivazione).
Nonostante la richiesta d'inammissibilità del ricorso da parte del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione ha ritenuto che si può ritenere pacificamente provato il carattere definitivo dell'accertamento dell'illecito amministrativo senza che tuttavia ne sia stata fornita la prova. In conclusione la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Il nucleo centrale delle motivazioni del Supremo Consesso riguarda l’interpretazione della recidiva nel biennio. La recidiva nel biennio è menzionata sia nell’art.186 c.2 CdS (guida in stato di ebbrezza) sia nell’art. 116 c.15 CdS (guida senza patente). Per comprendere al meglio l’istituto della recidiva e le motivazioni della Corte occorre esaminare i due tipi di reati.
Il concetto di "recidiva nel biennio" è formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso[1] . Si confronti un passaggio delle motivazioni della sentenza in commento:”Tale orientamento, che va qui ribadito, si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione al quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, con la sola precisazione che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (…)”
La recidiva nel biennio di cui all’art. 186 c.2 lett c) CdS nonché quella del triennio di cui al co. 5 dell’art. 186-bis CdS, ai fini della revoca della patente di guida costituisce una disciplina non sovrapponibile all’istituto espressamente regolato dall’art.99 c.p. in quanto quest’ultimo, proprio perché suscettibile di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio penale dell’imputato, è necessariamente destinato alla preventiva contestazione a carico dell’accusato. Per quanto riguarda la disciplina della recidiva nel biennio e nel triennio, scaturisce un mero effetto legale rilevante sul piano amministrativo connesso al rilievo storico della ripetizione entro un arco di tempo predeterminato di un illecito penale riconducibile alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza ex art 186 c.2 CdS[2]. Con il termine recidiva il legislatore del CdS intende riferirsi alla situazione di chi, già condannato per la commissione di una condotta illecita penalmente rilevante sussumibile nella generale figura dell’ art. 186 c.2 CdS (guida in stato di ebbrezza), venga nuovamente condannato nel biennio per lo stesso reato comportando rispetto al non recidivo, un trattamento più severo esclusivamente sul piano amministrativo, derivandone non la sospensione ma la revoca della patente del soggetto condannato. Costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di revoca patente in stato di ebbrezza per la realizzazione della condizione della recidiva nel biennio prevista ex art 186 c.2 lett c), è necessario che la stessa abbia luogo con riferimento al medesimo reato di guida in stato di ebbrezza[3]. E’ stato anche precisato che ai fini dell'operatività del meccanismo sanzionatorio in esame e ai fini dell’obbligo della revoca della patente di guida dell’imputato è irrilevante l’entità o il grado di tasso alcolemico giuridicamente rilevante riscontrato sulla persona dell’imputato assumendo un decisivo rilievo ai fini della revoca dell’abilitazione alla guida dell’imputato la sola circostanza costituita dalla commissione nell’arco di un biennio di due illeciti di natura penale riconducibili alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza, avuto riguardo al richiamo seppure improprio della nozione di recidiva di cui all’art.186 esprimente l’esigenza di una reiterata commissione di almeno due reati nell’arco di un biennio[4]. Per medesimo reato va inteso quello ex art. 186 CdS con riferimento alle lett. b) e c) tenendo conto che le SS.UU. hanno evidenziato la sostanziale unitarietà delle figure criminose della guida in stato di ebbrezza attesa la loro eadem ratio, stabilendo che lo sfondo di tutela del reato non è quello della regolarità della circolazione, bensì quello correlato con i beni della vita e dell’integrità personale[5].
Tale impostazione merita di essere confermata anche per la recidiva di illeciti amministrativi in caso di guida senza patente, avuto riguardo alla previsione del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 5, secondo cui: "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. (...) In tal senso il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione[6].”
La reiterazione della condotta da ipotesi circostanziale è elemento costitutivo delle ipotesi di reato vigenti. L’art.5 D.lgs 8/2016 recita: “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato, che non si tratta dell’istituto recidiva di cui 99 c.p.” Non essendo più l’ipotesi base di cui al c.15 dell’art.116 CdS soggetta a vaglio giurisdizionale, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art 5 D.lgs 8/2016 ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art 116 c.15 (penalmente rilevante nell’ipotesi di recidiva nel biennio) avendo modificato la nozione di recidiva che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie[7]. Si è chiarito che per l’integrazione della recidiva del biennio idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato[8]. In tal senso il nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall’autorità amministrativa, essendo evidente che fino a quando la precedente violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si potrà tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione. Ciò trova conferma nell’art. 8-bis l.689/1981 che disciplina la reiterazione che non opera nel caso di pagamento in misura ridotta e prescrive che gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo ed inoltre che gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. Tutto ciò a conferma che la reiterazione dell’illecito depenalizzato su cui si basa la recidiva nel biennio che integra il reato di cui all’art. 116 c.15 si fonda su un precedente illecito amministrativo definitivamente accertato in quanto basato su provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge[9]. Sul punto il Supremo Consesso nella sentenza in commento scrive “Ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi del D.Lgs. n. 5 gennaio 2016, n. 8, art. 5, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (…).”
La Corte di legittimità ha affermato che è conforme alla regola di certezza del diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l’imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla data del passaggio in giudicato nel biennio precedentemente commesso, piuttosto che a quella della sua commissione, poiché solo dalla detta data può aversi per conclamata l’affermazione della responsabilità penale del soggetto che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste[10].
[1] Cass.pen. Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014, P.M. e M., Rv. 26030401
[2] Cass pen. Sez. 4, 28296/20; Cass. pen. sez. 4 32209/20; Cass.pen. sez. 4 3467/15
[3] Cass.pen.sez.4, 36456/14
[4] Cass.pen.sez.4 ,3467/15
[5] SS.UU, 13681/16
[6] Cass. pen. 4, 25824/23
[7] Cass. pen. 4, 48779/16
[8] Cass. pen. 4, 27398/18
[9] Cass. pen. 4, 27398/18
[10] Cass. pen. 4, 25988/2013
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. IV, 15 giugno 2023, n. 25824)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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